STATUTO DELLA FONDAZIONE TRIVULZIO

Art. 1 – Costituzione
È costituita per iniziativa della Signora Luisa Alberica Trivulzio e dell’Avv. Gian Giacomo Attolico Trivulzio («Fondatori persone fisiche»), nonché della Società Immobiliare Molgora S.p.A. con sede legale in Milano, via G. Morone n 8. («Fondatore persona giuridica»), una Fondazione denominata «Fondazione Trivulzio».

Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Milano, Via Morone n. 8 dove è situato l’archivio storico della famiglia Trivulzio (qui di seguito «Archivio Trivulzio»).
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Milano.

Art. 3 – Scopi
La Fondazione che non ha scopo di lucro si propone l’esclusivo perseguimento di finalità culturali da esaurirsi nell’ambito territoriale della Regione Lombardia e non può distribuire utili. La Fondazione si pone quale finalità di promuovere, sviluppare, coordinare e gestire iniziative ed attività culturali, collegate direttamente o indirettamente alla storia e al ruolo della famiglia Trivulzio nei secoli sia in Italia che all’estero. In particolare, per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione potrà:
(a) promuovere progetti, ricerche e interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, librario e artistico, per favorire una conoscenza approfondita e una divulgazione articolata di tale patrimonio presso studiosi, specialisti e non specialisti;
(b) promuovere e sviluppare gli studi e le ricerche in ambito storico e artistico sulla famiglia Trivulzio nell’ambito sia della storia di Milano, che del territorio nazionale, nonché in ambito internazionale, dal tardo medioevo all’età contemporanea;
(c) promuovere e sviluppare studi, ricerche, progetti ed interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione di beni artistici e culturali – di proprietà di terzi – collegati direttamente ed indirettamente alla Famiglia Trivulzio e alla promozione e organizzazione delle attività culturali connesse;
(d) promuovere e sviluppare gli studi sull’arte dei giardini, sia italiani sia esteri, con riguardo ai riferimenti storico-architettonici e botanici degli stessi, nonché una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio;
(e) promuovere gli studi e le ricerche di giovani studiosi e ricercatori, italiani e stranieri che svolgono ricerche e studi finalizzati agli scopi della Fondazione, istituendo per gli stessi borse di studio;
(f) promuovere e collaborare insieme con altre fondazioni, associazioni, enti ed altre istituzioni italiane o straniere, all’attuazione di iniziative, ricerche e progetti che abbiano finalità connesse con gli scopi della Fondazione;
(g) promuovere e organizzare convegni, incontri, seminari, corsi di studio, manifestazioni culturali e mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un contatto tra la Fondazione, gli studiosi, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
(h) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
(i) amministrare e gestire i beni dì cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque, posseduti o detenuti;
(j) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private;
anche straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
(k) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali;
(l) promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente al fondo di gestione – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
(m) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
La Fondazione può tuttavia svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 – Patrimonio
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio indisponibile è inizialmente costituito dai beni conferiti dai Fondatori persone fisiche, come indicato nell’atto costitutivo, nonché da ulteriori eventuali incrementi patrimoniali disposti o procurati dai Fondatori, ovvero anche da donazioni, lasciti e contributi da parte di quanti – persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private – desiderino potenziare le attività culturali della Fondazione stessa.
Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dalla parte di fondo di gestione non utilizzato che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata a patrimonio.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 5 – Fondo di Gestione
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone dei contributi elargiti dal Fondatore persona giuridica, nonché dalle seguenti entrate:
– degli eventuali redditi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio di cui all’articolo 4 del presente statuto;
– di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati a patrimonio;
– di ogni altro eventuale contributo dei Fondatori e di terzi non espressamente destinato all’incremento del patrimonio, che pervenga alla fondazione per l’attuazione dei propri scopi statutari.
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, salvo che vengano accantonati a patrimonio con espressa delibera del Consiglio.

Art. 6 – Esercizio finanziario
La Fondazione ha durata illimitata e i suoi esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la strategia degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore.

Art. 7 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– Il Presidente
– Il Consiglio di Amministrazione
– Il Comitato Scientifico
– Il Direttore
– Il Presidente Onorario
– Il Revisore
Le cariche previste dal presente statuto sono gratuite, ad eccezione del Direttore e del Revisore, le cui retribuzioni vengono decise dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
Ai Consiglieri potrà tuttavia essere concesso, dal Presidente, il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione di specifici incarichi ricevuti.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un minimo di 3 ad massimo di 6 (sei) membri, nominati dai Fondatori persone fisiche i quali provvederanno a sostituire entro trenta giorni il componente designato che venisse a mancare per dimissioni, impedimento permanente o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità della Fondazione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il potere di nomina in capo ai Fondatori persone fisiche passerà, in caso di morte o impedimento permanente di uno dei due Fondatori persone fisiche, al Fondatore persona fisica superstite.
In caso di morte o impedimento permanente di entrambi i Fondatori persone fisiche, il potere di nomina dei Consiglieri competerà alla Signora Nicoletta Maria Nefri in Attolico Trivulzio, consorte del Fondatore Avv. Gian Giacomo Attolico Trivulzio d’accordo con i figli del suddetto Fondatore, Polimnia e Clemente. Successivamente il potere di nomina dei consiglieri competerà ai discendenti del Fondatore Avv. Gian Giacomo Attolico Trivulzio di comune accordo tra loro. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il numero dei componenti può essere aumentato fino ad un terzo dei membri nominati dai Fondatori persone fisiche, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile o che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
– il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
– redige ed approva, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente) accompagnato da una relazione sulla gestione, nonché, entro il 30 (trenta) novembre, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
– predispone ed approva una relazione sia sull’attività effettuata nell’anno sia su quella che si intende effettuare nell’esercizio, o negli esercizi futuri;
– cura l’organizzazione della Fondazione e l’attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative;
– delibera gli aggiornamenti e le modifiche allo statuto;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione, ed altre associazioni, enti pubblici o privati, fondazioni, ed istituti, italiani o stranieri;
– provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e del suo Presidente; può nominare il Direttore, determinandone la retribuzione annuale nei limiti di legge e determinandone i relativi compiti da pubblicarsi a sensi di legge;
– delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente o al Direttore, in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
– delibera l’estinzione della Fondazione e la destinazione del patrimonio conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 16, nominando il liquidatore;
– può nominare un Presidente Onorario.

Art. 10 – Convocazione e delibere del Consiglio di Amministrazione
(a) il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti, e, comunque, almeno tre volte all’anno.
(b) il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso inviato ai componenti almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza, tre (3) giorni, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell’avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica o raccomandata), e pervenuto a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore, al domicilio risultante dai libri sociali; nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
(c) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Il Consiglio di Amministrazione per l’ordinaria amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per adottare delibere di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri nominati dai Fondatori persone fisiche.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce. Delle sedute è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal segretario dell’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico ed il Presidente Onorario, ove nominati.

Art. 11 – Presidente della Fondazione e Presidente Onorario
Il Presidente della Fondazione viene scelto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti non cooptati, e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il Presidente e chi ne fa le veci, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori generali o speciali, determinandone i poteri.
Il Presidente, o in caso di impedimento, chi ne fa le veci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, ove nominato, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; inoltre il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte al Direttore, oppure, per compiti specifici, ad altre persone anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, i cui poteri verranno depositati e pubblicati a sensi di legge.
Il Presidente convoca il Comitato Scientifico quando lo ritenga opportuno. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Il Presidente Onorario, ove nominato, ha funzioni consultive al Consiglio.

Art. 12 – Comitato Scientifico
Qualora venisse nominato, il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri variabile fino ad un massimo di 5 (cinque) su determinazione del Consiglio Direttivo all’atto della nomina.
I componenti del Comitato Scientifico verranno scelti fra personalità del mondo accademico, scientifico e culturale.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il termine stabilito dal Consiglio all’atto della nomina e comunque fino ad un massimo di cinque anni e possono essere riconfermati.
I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento, o decesso, per il rimanente periodo della durata della carica.
Il Comitato Scientifico:
– fornisce al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti per singole iniziative, nonché per i programmi e lo sviluppo delle attività della Fondazione;
– su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime suggerimenti e pareri anche in relazione a quanto previsto, di sua competenza, al successivo articolo 14.
Il Comitato Scientifico adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei propri membri.

Art. 13 – Direttore
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore.
Egli collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive col Presidente.
Dirige e coordina gli uffici della Fondazione e dell’eventuale personale dipendente. Propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della Fondazione elaborati dal Comitato Scientifico, qualora nominato.
Coordina le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione.
Compie per conto del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti la gestione ad esso delegati, poteri da depositarsi e pubblicarsi a sensi di legge.

Art. 14 – Borse e Premi di Studio
Le borse di studio istituite dalla Fondazione saranno assegnate mediante concorsi per titoli a favore di giovani di età non superiore a trenta anni, di nazionalità italiana o straniera, che abbiano conseguito in Italia o all’estero la laurea o titolo equipollente con tesi in storia, storia dell’arte, agraria e architettura.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio fissando nei singoli bandi: (i) i requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi; (ii) l’entità, la durata e le modalità di erogazione delle borse di studio; (iii) le scadenze per la presentazione delle domande e dei titoli.
Il Comitato Scientifico, qualora nominato, provvede alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria dei concorrenti, rimettendo al giudizio inappellabile del Consiglio di Amministrazione la decisione sull’approvazione definitiva della graduatoria.
I premi di studio hanno carattere straordinario e possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione, il quale all’uopo stabilirà l’ammontare in denaro dei singoli premi, le finalità, i termini, le condizioni, le modalità per la loro assegnazione, nonché i criteri per la scelta dei beneficiari.

Art. 15 – Revisore
Il Revisore è nominato dal Fondatore persona giuridica «Immobiliare Molgora S.p.A.» ed è organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo annualmente apposite relazioni sul bilancio consuntivo e sull’andamento finanziario della Fondazione.
Il Revisore ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può in qualsiasi momento accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.
Esso dura in carica cinque anni dalla data della nomina e può essere riconfermato.

Art. 16 – Liquidazione della Fondazione
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio ed i beni residui, una volta conclusa la liquidazione della stessa, saranno devoluti ad altre istituzioni, fondazioni od associazioni che perseguano i medesimi scopi della Fondazione secondo le indicazioni che saranno date dal Consiglio di Amministrazione cui compete anche la nomina del liquidatore.

Art. 17  – Clausola di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

firmato
Gian Giacomo Attolico Trivulzio
Presidente della Fondazione Trivulzio

firmato
Francesco Guasti
notaio